La spesa derivante dall'esecuzione del precedente articolo 1 fara' carico sulla dotazione annuale per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura iscritta nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. La spesa derivante dall'esecuzione del precedente articolo 3 fara' carico ai capitoli dello stato di previsione dei Ministeri di appartenenza dei consiglieri cessati dalla carica concernenti stipendi e retribuzioni. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 8 giugno 1971
