La spesa derivante dall'esecuzione del precedente articolo 1 fara' carico sulla dotazione annuale per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura iscritta nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. La spesa derivante dall'esecuzione del precedente articolo 3 fara' carico ai capitoli dello stato di previsione dei Ministeri di appartenenza dei consiglieri cessati dalla carica concernenti stipendi e retribuzioni. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 8 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-03;312~art4 · fonte su Normattiva