Al maggior onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 1, valutato in lire 48 milioni annui, si provvede, per l'anno finanziario 1976, a carico dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 e, per l'anno finanziario 1977, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 13 luglio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-28;393~art2 · fonte su Normattiva