La liquidazione delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti ai personali tecnici per disimpegnare servizi di istituto e' effettuata in base a tariffa da stabilire con decreti delle singole amministrazioni di concerto con quella del Tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonche' del materiale e degli strumenti.

Testo vigente dal 7 luglio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-06-29;489~art11 · fonte del testo