Nulla e' innovato alle disposizioni vigenti circa la esclusione dal rimborso di spese e dalla corresponsione di indennita' nei casi di trasferimento a domanda del personale. Sono abrogate le disposizioni vigenti in materia di indennita' di missione e di trasferimento nel territorio nazionale, salvo quelle richiamate nella presente legge.

Testo vigente dal 7 luglio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-06-29;489~art20 · fonte del testo