Il criterio di classificazione stabilito dal precedente art. 2 vale ad ogni effetto per il computo della durata del servizio non di ruolo gia' prestato. Ai fini di tale computo, il servizio prestato anteriormente al 1 ottobre 1941 con la qualifica di "operaio" gia' vigente nell'ordinamento dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e' assimilato a quello successivamente prestato con la qualifica di "operaio meccanico".

Testo vigente dal 11 luglio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-05-20;374~art4 · fonte del testo