Gli autisti che prestano la propria opera alle dipendenze di titolari di impresa ovvero di titolari di attivita' comunque soggette alle norme sugli assegni familiari o del loro nucleo familiare, anche se addetti a servizi personali del titolare medesimo o dei componenti del suo nucleo familiare, sono soggetti alle stesse forme di previdenza e di assistenza sociale alle quali i titolari medesimi sono tenuti per i propri dipendenti addetti all'impresa o all'attivita' esercitata.

Testo vigente dal 10 settembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1003~art1 · fonte del testo