Al personale statale, al quale competa l'indennita' integrativa speciale ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, che nell'anno 1979 abbia prestato servizio per almeno sei mesi e' corrisposta una somma una tantum di L. 250.000 lorde, ridotta a L. 125.000 nei confronti del personale che per lo stesso anno abbia prestato servizio per meno di sei mesi. Ai fini suddetti i periodi successivi di servizio prestati nel corso dell'anno presso enti ed amministrazioni pubbliche diverse per effetto dei processi di mobilita' in atto previsti da norme di legge sono cumulati, rimanendo a carico delle singole amministrazioni o enti le quote degli oneri correlativi. Le predette somme sono assoggettate alla sola ritenuta erariale e corrisposte ad un solo titolo nei casi di consentito cumulo di impieghi.

Testo vigente dal 7 dicembre 1979

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urn:nir:stato:legge:1979-12-06;609~art2 · fonte su Normattiva