Art. 39 — Assunzioni obbligatorie e tirocinio delle categorie protette
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 maggio 2001 al 7 luglio 2019. Leggi il testo vigente →
Le amministrazioni pubbliche promuovono o propongono programmi di assunzioni per portatori di handicap ai sensi dell'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n.68, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, cui confluisce il Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300 con le decorrenze previste dall'articolo 10, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303.
Testo vigente dal 9 maggio 2001 al 7 luglio 2019 · versione 0 su Normattiva