Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Costituzione nel giudizio incidentale - Deposito tardivo dell'atto - Inammissibilità della costituzione.
È dichiara inammissibile la costituzione di C.S. nel giudizio di legittimità costituzionale del comma 3- quater dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001. La costituzione è avvenuta con atto spedito a mezzo posta l'8 maggio 2019 e pervenuto in data 9 maggio 2019, oltre il termine di venti giorni previsto dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, computato dalla pubblicazione dell'ordinanza sulla Gazzetta ufficiale del 27 dicembre 2018, n. 51, scaduto il 16 gennaio 2019.
sentenza 61/2020massima n. 41957 Riguarda ancheart. 1 d.lgs. 116/2016
Impiego pubblico - Falsa attestazione della presenza in servizio del dipendente - Danno all'immagine della pubblica amministrazione - Configurazione come autonoma fattispecie di responsabilità amministrativa e previsione dei criteri per la determinazione del risarcimento - Violazione della delega legislativa - Illegittimità costituzionale.
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 76 Cost., il secondo, terzo e quarto periodo del comma 3- quater dell'art. 55- quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b ), del d.lgs. n. 116 del 2016, che disciplina la responsabile per danno patrimoniale e danno all'immagine alla p.a. arrecato dal pubblico dipendente attraverso la condotta di falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento e altre modalità fraudolente. A differenza di quanto avvenuto con la precedente legge n. 15 del 2009, laddove il legislatore aveva espressamente delegato il Governo a prevedere, a carico del dipendente responsabile, l'obbligo del risarcimento sia del danno patrimoniale che del danno all'immagine subìti dall'amministrazione, tanto non si rinviene nella legge di delegazione n. 124 del 2015 - attuato dalla norma censurata - che, all'art. 17, comma 1, lett. s ), prevede unicamente l'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare. La materia delegata è quindi unicamente quella attinente al procedimento disciplinare, senza che possa ritenersi in essa contenuta l'introduzione di nuove fattispecie sostanziali in materia di responsabilità amministrativa e, in particolare, la specifica fattispecie del danno all'immagine arrecato dalle indebite assenze dal servizio dei dipendenti pubblici. Al contrario, la disposizione censurata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, prevede una nuova fattispecie di natura sostanziale intrinsecamente collegata con l'avvio, la prosecuzione e la conclusione dell'azione di responsabilità da parte del procuratore della Corte dei conti, da cui risulta inequivocabile il suo contrasto con il parametro evocato. Infine, sebbene le censure del rimettente siano limitate all'ultimo periodo del comma 3- quater dell'art. 55- quater , che riguarda le modalità di stima e quantificazione del danno all'immagine, l'illegittimità riguarda anche il secondo e il terzo periodo di detto comma, perché essi sono funzionalmente inscindibili con l'ultimo, così da costituire, nel loro complesso, un'autonoma fattispecie di responsabilità amministrativa non consentita dalla legge di delega. ( Precedente citato: sentenza n. 251 del 2016 ). Il danno derivante dalla lesione del diritto all'immagine della p.a. consiste nel pregiudizio recato alla rappresentazione che essa ha di sé in conformità al modello delineato dall'art. 97 Cost. ( Precedente citato: sentenza n. 355 del 2010 ). La delega finalizzata al riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, concede al legislatore delegato un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai princìpi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante ( Precedenti citati: sentenze n. 94 del 2014, n. 73 del 2014, n. 5 del 2014, n. 80 del 2012, n. 293 del 2010 e n. 230 del 2010 ).
sentenza 61/2020massima n. 41958 Riguarda ancheart. 1 d.lgs. 116/2016
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento dei restanti profili di censura.
Accolta, per violazione dell'art. 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale del secondo, terzo e quarto periodo del comma 3- quater dell'art. 55- quater del d.lgs. n. 165 del 2001, restano assorbiti i rimanenti profili di censura, sollevati in riferimento all'art. 3 Cost., anche in combinato disposto con gli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6 della CEDU e all'art. 4 del Protocollo n. 7 di detta Convenzione.
sentenza 61/2020massima n. 41959 Riguarda ancheart. 1 d.lgs. 116/2016
Prospettazione della questione incidentale - Adeguata motivazione sulla rilevanza - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55- quater , comma 1, lett. a ), del d.lgs. n. 165 del 2001, inserito dall'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009. Il giudice a quo sarebbe ammesso ad individuare profili attenuanti della gravità dell'illecito disciplinare all'esame nel giudizio principale solo se, ed in quanto, per esso non fosse previsto un licenziamento automatico, ciò che costituisce, appunto, l'oggetto della questione incidentale. È dunque proprio l'automatismo legislativo nella previsione della sanzione espulsiva ad impedire la valutazione in concreto della gravità oggettiva e soggettiva dei fatti addebitati, valutazione che, invece, ben potrebbe essere compiuta ove tale automatismo fosse rimosso, in accoglimento della prospettata questione di legittimità costituzionale. ( Precedente citato: sentenza n. 197 del 2018 ).
Impiego pubblico - Licenziamento disciplinare - Falsa attestazione della presenza in servizio mediante alterazione dei sistemi di rilevamento o con altre modalità fraudolente - Applicazione "comunque" della sanzione disciplinare del licenziamento - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto al lavoro, del diritto di difesa, nonché del principio, affermato in via convenzionale, alla tutela effettiva in caso di licenziamento - Possibile interpretazione costituzionalmente orientata in base al "diritto vivente" - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, 24, primo comma, 35, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 24 della Carta sociale europea, dal Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice del lavoro - dell'art. 55- quater , comma 1, lett. a ), del d.lgs. n. 165 del 2001, inserito dall'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009, nella parte in cui stabilisce che, in caso di falsa attestazione della presenza in servizio del pubblico dipendente, mediante alterazione dei sistemi di rilevamento o con altre modalità fraudolente, si applichi "comunque" la sanzione disciplinare del licenziamento. Il rimettente omette di confrontarsi con il "diritto vivente" secondo cui è possibile e doverosa un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, in base alla quale - ferma la spettanza alle amministrazioni datoriali del potere di recesso nelle fattispecie disciplinari tipizzate dal legislatore, e fermo che questo potere spetta all'amministrazione "comunque", anche laddove non sia previsto o sia limitato dalla contrattazione collettiva - è lasciato tuttavia al giudice dell'impugnazione il potere di sindacare la concreta proporzionalità del licenziamento, verificandone - sebbene con inversione dell'onere della prova, essendo a carico del dipendente, autore materiale del fatto tipico, l'onere di provare la sussistenza di elementi fattuali di carattere attenuante o esimente, idonei a superare la presunzione legale di gravità dell'illecito - la qualità di "giusta sanzione", alla luce dell'art. 2106 cod. civ. Secondo la giurisprudenza costituzionale, il principio di eguaglianza e ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. esige che la sanzione disciplinare, soprattutto quella massima di carattere espulsivo, sia sempre suscettibile di un giudizio di proporzionalità in concreto, sicché la relativa applicazione non può essere di regola automatica, ma deve essere mediata dalle valutazioni di congruità cui è deputato il procedimento disciplinare e, in secondo luogo, il sindacato giurisdizionale; ciò a prescindere dal nomen iuris che il legislatore variamente adopera per identificare una sanzione espulsiva di carattere automatico. L'illegittimità di principio degli automatismi espulsivi non esclude tuttavia che il legislatore possa configurare eccezioni relative a casi soggettivamente e funzionalmente peculiari, nei quali il diritto del singolo alla gradualità sanzionatoria receda di fronte alla necessità di tutelare interessi pubblici essenziali. ( Precedenti citati: sentenze n. 133 del 2019, n. 197 del 2018, n. 268 del 2016, n. 112 del 2014, n. 2 del 1999, n. 363 del 1996, n. 197 del 1993, n. 158 del 1990, n. 40 del 1990, n. 971 del 1988 e n. 270 del 1986 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'effettiva sostenibilità dell'interpretazione adeguatrice che il giudice a quo abbia consapevolmente escluso sulla base del tenore letterale della disposizione censurata attiene al merito della questione di legittimità costituzionale e non alla sua ammissibilità. Tuttavia, per essere realmente consapevole, tale esclusione deve fondarsi su un esame accurato ed esaustivo delle alternative poste a disposizione dal dibattito giurisprudenziale, pena l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale. È inoltre improprio un utilizzo dell'incidente di costituzionalità finalizzato ad ottenere lo stesso risultato normativo prodotto dall'esegesi giurisprudenziale corrente, sebbene da questa il giudice a quo possa dissentire sulla base di un elemento letterale della disposizione, trattandosi pur sempre di un risultato normativo conseguibile, e già conseguito, in via interpretativa. ( Precedenti citati: sentenze n. 11 del 2020, n. 189 del 2019, n. 12 del 2019, n. 135 del 2018, n. 15 del 2018, n. 253 del 2017, n. 194 del 2017, n. 83 del 2017, n. 42 del 2017, n. 221 del 2015 e n. 21 del 2013; ordinanza n. 97 del 2017 ).