All'onere di lire 2 miliardi e 560 milioni, derivante dalla attuazione della presente legge nell'esercizio 1961-62, sara' provveduto con riduzione di pari importo del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a fronteggiare oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 31 ottobre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-10-10;1495~art2 · fonte su Normattiva