All'onere di 300 milioni di lire derivante dallo stanziamento di cui all'articolo precedente si fara' fronte con il versamento in entrata, per l'importo corrispondente, degli avanzi risultanti alla chiusura di gestioni relative a fondi di conguaglio disciplinati dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98.

Testo vigente dal 22 giugno 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-05-25;305~art2 · fonte del testo