Le disposizioni di cui al precedente articolo 16 sono applicabili ai soggetti che, alla data del 9 ottobre 1963, figuravano residenti o svolgevano la loro attivita' nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso e che successivamente si siano trasferiti nei territori del nuovo comune di Vajont e di Nuova Erto nel comune di Ponte nelle Alpi.

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-12-19;837~art17 · fonte su Normattiva