Con effetto dal 1° gennaio 1977, il trattamento economico spettante per i casi di inabilita' permanente, assoluta o parziale, e per morte ai lavoratori agricoli di eta' non superiore a sedici anni e' equiparato al trattamento economico previsto dall'articolo 215 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per i lavoratori di eta' superiore a sedici anni.

Testo vigente dal 26 febbraio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-02-16;37~art3 · fonte su Normattiva