Il Governo della Repubblica e' delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per l'unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per l'omogeneizzazione dello stato giuridico del rispettivo personale, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

  • a)sara' istituita un'unica direzione centrale del personale;
  • b)saranno previsti organi collegiali di durata quadriennale in sede centrale e provinciale con competenze, nella materia del personale, che non siano di pertinenza del consiglio di amministrazione. La composizione degli organi di cui trattasi deve essere stabilita in modo che l'Amministrazione e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale siano rappresentate in misura paritaria, attribuendo la presidenza ad un magistrato ordinario o amministrativo. I rappresentanti del personale sono eletti a scrutinio diretto e segreto, secondo le norme che regolano l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;
  • c)il presidente dell'istituenda commissione centrale del personale fara' parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione del presidente della preesistente commissione centrale degli uffici locali; la durata in carica del consiglio di amministrazione e' fissata in un quadriennio;
  • d)le materie di competenza degli istituendi organi collegiali devono essere stabilite con riferimento al nuovo ordinamento del personale tenendo conto della disciplina vigente e della necessita' di una ripartizione dei compiti piu' organica, razionale ed idonea a garantire agli organi decidenti l'indispensabile apporto dell'attivita' consultiva;
  • e)il personale degli uffici principali e degli uffici locali deve confluire in ruoli unici, nel rispetto delle qualifiche professionali rivestite e delle anzianita' acquisite, con possibilita' di alternare unita' dei ruoli uffici principali con unita' dei ruoli uffici locali, nei casi di coesistenza, nei due ruoli, di gruppi di dipendenti con la medesima anzianita';
  • f)gli uffici e gli impianti dell'esercizio, indipendentemente dal precedente ordinamento, devono essere denominati "uffici postali" e classificati in uffici di minore, media e rilevante entita', in base alla loro importanza da valutarsi, con periodicita' quinquennale, con i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il consiglio di amministrazione;
  • g)con le stesse modalita' di cui alla lettera f) devono essere stabiliti i criteri ed i coefficienti di valutazione per quanto riguarda l'istituzione e la riorganizzazione di ricevitorie, di quartieri e di zone di portalettere, di recapiti e di posti di fattorino e di procacciato;
  • h)l'istituzione, la riunione, la modificazione e la soppressione degli uffici e degli impianti dell'esercizio di cui alla lettera f) devono essere disposte con ordinanza del direttore compartimentale, sentito il comitato tecnico-amministrativo, nel rispetto dei limiti degli stanziamenti risultanti dal riparto dei fondi e previa autorizzazione del direttore centrale del personale, per la parte concernente l'eventuale maggior fabbisogno di personale;
  • i)l'organico del personale di ruolo per ciascuna categoria e qualifica e l'assegno numerico degli uffici amministrativi e degli uffici e degli impianti dell'esercizio di cui alla lettera f) devono essere determinati armonizzando le disposizioni recate dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e successive modifiche e integrazioni, dall'articolo 5 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, e dall'articolo 5 della legge 3 aprile 1979, n. 101;
  • l)si provvede alla raccolta delle disposizioni in vigore concernenti l'assunzione in impiego ed il trattamento normativo ed economico del personale degli attuali due ruoli, apportando alle stesse, ove necessario, le modificazioni ed integrazioni occorrenti per il loro coordinamento, anche ai fini di una migliore accessibilita' e comprensibilita' delle norme medesime. In tale contesto si devono:
  • 1)omogeneizzare i trattamenti economici differenziati, secondo i princi'pi indicati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93;
  • 2)prevedere le opportune norme di salvaguardia a favore dei sostituti portalettere di cui alla legge 9 gennaio 1973, n. 3;
  • 3)dettare le norme di raccordo tra il nuovo ordinamento e le speciali disposizioni vigenti per il personale in servizio presso gli uffici della provincia di Bolzano.

Testo vigente dal 26 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-31;158~art1 · fonte su Normattiva