Per l'attrezzatura tecnico-scientifica ed artistica, compresi i sussidi audiotelevisivi, per l'attrezzatura delle palestre e degli impianti sportivi scolastici e per le dotazioni delle biblioteche delle scuole e degli istituti d'istruzione primaria, secondaria ed artistica, e' autorizzata la spesa di lire 4.550 milioni, da ripartire fra i vari tipi di scuola.

Testo vigente dal 12 febbraio 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-01-26;17~art14 · fonte su Normattiva