Le somme prelevate a norma del precedente art. 1 affluiranno al bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario in corso e successivi e saranno versate allo Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I.SV.E.I.MER.), all'Istituto regionale per il finanziamento delle medie e piccole imprese in Sicilia (I.R.F.I.B.), e al Credito industriale sardo (G.I.S.), rispettivamente nelle proporzioni del 61 per cento, dei 29 per cento e del 10 per cento, quale aumento dei fondi di rotazione previsti dall'art. 2 della legge 12 febbraio 1955, n. 38.

Testo vigente dal 8 marzo 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-02-08;102~art2 · fonte del testo