Le disponibilita' attribuite al Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi sugli interessi, possono essere utilizzate per le operazioni previste dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, ivi incluse quelle a valere sulla legge 28 novembre 1965, n. 1329, con i limiti e le modalita' che saranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito lo stesso Mediocredito centrale.
Testo vigente dal 25 febbraio 1987
