Nel quadro degli interventi volti a valorizzare la funzione e l'impegno professionale del personale della scuola per la piena attuazione dell'autonomia scolastica, nonche' all'individuazione ai sensi dell'articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59, di nuove funzioni e figure professionali del personale docente, e' autorizzata la spesa di lire 800 miliardi per l'anno 1999, 900 miliardi per l'anno 2000 e 1000 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Le disponibilita' di cui al comma 1 sono destinate all'incremento di quelle per il trattamento economico accessorio, con le modalita' stabilite in sede di contrattazione collettiva. Le disponibilita' eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono utilizzate nell'esercizio successivo. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 800 miliardi per l'anno 1999, 900 miliardi per l'anno 2000 e 1000 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 21 agosto 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-17;292~art1 · fonte su Normattiva