L'esercizio dell'attivita' di istruttore subacqueo o di guida subacquea in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 12.000. L'esercizio dell'attivita' di centro di immersione e di addestramento subacqueo, anche da parte delle organizzazioni senza scopo di lucro, in assenza dei requisiti previsti dagli articoli 12 e 13 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 12.000. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 12, commi 3 e 4, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000. In caso di reiterazione delle infrazioni di cui ai commi 2 e 3 e' disposta la sospensione dell'attivita' fino a sei mesi, ferma restando l'applicazione della sanzione pecuniaria. La violazione della disposizione di cui all'articolo 12, comma 8, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.500. La violazione delle disposizioni del presente articolo e' accertata dai funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Per l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni delle disposizioni degli articoli 11 e 12, l'autorita' competente e' individuata dalla regione nel cui territorio le medesime sono state accertate, nell'ambito delle proprie articolazioni o in altro ente da essa delegato, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti alla regione di cui al primo periodo. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle sanzioni di cui al presente articolo, si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Le sanzioni previste dal presente articolo non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o sia punibile con una piu' grave sanzione amministrativa prevista dalla normativa statale o regionale.

Testo vigente dal 9 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-05-07;70~art15 · fonte su Normattiva