Con decorrenza 1 luglio 1951, la indennita' annua di L. 48.000 spettante ai membri e al segretario del Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali a termini dell'art. 2, primo comma, dei decreto Presidenziale 26 maggio 1949, numero 534, e la indennita' annua di L. 18.000 spettante ai membri e al segretario del Comitato dell'Azienda medesima a termini dell'art. 3 del decreto suddetto, sono elevate rispettivamente a L. 96.000 e L. 36.000.

Testo vigente dal 9 maggio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-04-20;421~art1 · fonte del testo