L'importo massimo delle anticipazioni che il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1979, fissato in lire 1.229.985.946.000 dall'articolo 24 della legge 28 marzo 1979, n. 88, e' aumentato di lire 10.000.000.000 in relazione all'applicazione della legge 25 gennaio 1979, n. 33, tenuto conto del disposto del sesto e settimo comma dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Testo vigente dal 17 agosto 1979
