Sugli stanziamenti di cui alla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Testo vigente dal 10 febbraio 1982
Sugli stanziamenti di cui alla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Testo vigente dal 10 febbraio 1982
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1982-01-29;30~art7 · fonte su Normattiva