L'articolo 202 della legge 28 marzo 1979, n. 88, e' sostituito dal seguente: "Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e' autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti nell'anno finanziario 1979 per contributi o apporti dello Stato a favore degli organismi del sistema mutuo-previdenziale, mediante commutazione in quietanza di entrata, con imputazione al capitolo n. 3342 " Somme da introitare per il finanziamento dell'assistenza sanitaria" dello stato di previsione dell'entrata per il suddetto anno finanziario".
Testo vigente dal 4 febbraio 1980
