L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, stabilita dall'articolo 7 della predetta legge 27 febbraio 1965, n. 49, e' aumentata di lire 700 milioni.
Testo vigente dal 14 giugno 1966
L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, stabilita dall'articolo 7 della predetta legge 27 febbraio 1965, n. 49, e' aumentata di lire 700 milioni.
Testo vigente dal 14 giugno 1966
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1966-05-26;389~art2 · fonte su Normattiva