L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, determinata per l'anno finanziario 1968 con l'articolo 7 della legge 29 febbraio 1968, n. 81, e' aumentata di lire 300.000.000.
Testo vigente dal 27 giugno 1969
L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica, determinata per l'anno finanziario 1968 con l'articolo 7 della legge 29 febbraio 1968, n. 81, e' aumentata di lire 300.000.000.
Testo vigente dal 27 giugno 1969
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urn:nir:stato:legge:1969-06-23;314~art3 · fonte su Normattiva