Lo stanziamento autorizzato dall'articolo 92 della legge 22 dicembre 1975, n. 702, e' elevato da L. 104.602.400.000 a L. 138.812.400.000.
Testo vigente dal 14 maggio 1977
Lo stanziamento autorizzato dall'articolo 92 della legge 22 dicembre 1975, n. 702, e' elevato da L. 104.602.400.000 a L. 138.812.400.000.
Testo vigente dal 14 maggio 1977
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1977-05-05;188~art8 · fonte su Normattiva