Agli oneri derivanti, a carico l'esercizio 1963-64, dall'applicazione dei precedenti articoli, si fa fronte con una aliquota delle maggiori entrate di cui al successivo articolo 10. All'onere di lire 500 milioni per il periodo 1 luglio 31 dicembre 1964, di cui al precedente articolo 7, si provvede con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 361 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 30 settembre 1964

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1964-09-29;805~art8 · fonte su Normattiva