[1]Art 8.

[2]Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, degli Archivi notarili, dell'Istituto agronomico per l'oltremare, dell'Amministrazione del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, dei Patrimoni riuniti ex economali, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'anno finanziario 1969, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

Testo vigente dal 9 luglio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-07-04;458~art8 · fonte su Normattiva