La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, anticipazioni sino all'ammontare di lire 9.026.380.110, estinguibili in 35 anni al saggio vigente per i mutui all'epoca della concessione, da destinare a parziale copertura, del disavanzo della gestione 1959-60 dell'Amministrazione stessa. Gli interessi maturati prima dell'inizio dell'ammortamento saranno capitalizzati al saggio di concessione delle anticipazioni. L'ammortamento delle anticipazioni, aumentato degli interessi capitalizzati, avra' inizio il 1 gennaio 1962. L'onere relativo fara' carico al bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Testo vigente dal 25 luglio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-07-21;722~art3 · fonte su Normattiva