Il comma settimo dell'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650, del 5 giugno 1952, e' sostituito dal seguente: "Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un impiegato dell'Amministrazione centrale con la qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe o segretario principale od equiparato; in caso di assenza o di impedimento e' sostituito da un segretario supplente con la qualifica non inferiore a segretario".

Testo vigente dal 11 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-27;120~art22 · fonte del testo