La vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unita' di peso, deve essere effettuata a peso ed al netto della tara. Si intende per tara tutto cio' che avvolge o contiene la merce da vendere o e' unito ad essa e con essa viene venduto. Sono fatte salve le disposizioni emanate dalla Comunita' economica europea.

Testo vigente dal 10 agosto 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-08-05;441~art1 · fonte su Normattiva