All'onere di lire 85.500.000, previsto dal precedente art. 2, sara' provveduto mediante correlativa aliquota del provento della vendita autorizzata con l'art. 1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 8 luglio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-13;625~art3 · fonte del testo