In base alle vigenti disposizioni, nella prima attuazione della presente legge, al personale addetto ai servizi complementari di bordo che abbia effettuato almeno 600 ore di volo svolgendo i compiti previsti dalle lettere b) e c) dell'articolo 1 della presente legge, viene rilasciato l'attestato di cui al precedente articolo 3.

Testo vigente dal 25 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-03-02;72~art8 · fonte su Normattiva