In base alle vigenti disposizioni, nella prima attuazione della presente legge, al personale addetto ai servizi complementari di bordo che abbia effettuato almeno 600 ore di volo svolgendo i compiti previsti dalle lettere b) e c) dell'articolo 1 della presente legge, viene rilasciato l'attestato di cui al precedente articolo 3.
Testo vigente dal 25 marzo 1974
