Gli iscritti al "Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea" che sono in possesso dell'attestato di cui al precedente articolo 3 hanno diritto alla pensione d'invalidita' di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, alle stesse condizioni e secondo le modalita' previste per il personale di volo munito di regolare brevetto aeronautico o di altro documento equipollente.

Testo vigente dal 25 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-03-02;72~art7 · fonte su Normattiva