Art. unico
Le disposizioni della legge 9 aprile 1955, n. 249, sulla abilitazione provvisoria all'esercizio professionale, sono estese anche ai laureati dell'anno accademico 1954-1955. Tale abilitazione, per i laureati dell'anno accademico 1954-55, sara' valida sino all'espletamento delle due prime sessioni dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Testo vigente dal 21 febbraio 1956
