Abilitazione provvisoria all'esercizio professionale per i laureati dell'anno accademico 1952-53
Art. 1
Le disposizioni della legge 4 dicembre 1952, n. 1906, sulla abilitazione provvisoria all'esercizio professionale, sono estese anche ai laureati dell'anno accademico 1952-1953.
Testo vigente dal 24 marzo 1954
