Il terzo comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1951, n. 489, riguardante il trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali, e' modificato, sostituendo alle parole: "i predetti documenti devono essere esibiti unitamente agli scontrini di viaggio, conformi al modulo prescritto, che comprovano l'acquisto del biglietto ferroviario a tariffa ridotta", le seguenti: "I predetti documenti devono essere esibiti unitamente al biglietto ferroviario a tariffa ridotta". Il quinto comma dell'art. 13 della legge predetta e' modificato, sostituendo alle parole: "devono risultare dallo scontrino di cui al precedente art. 4", le seguenti: "devono risultare dal biglietto ferroviario".

Testo vigente dal 16 dicembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-12-05;1214~art1 · fonte del testo