Gli impiegati dello Stato sono esonerati dalla riconsegna del biglietto ferroviario al termine del viaggio quando questo sia stato effettuato per ragioni di servizio o per trasferimento.
Testo vigente dal 16 dicembre 1955
Gli impiegati dello Stato sono esonerati dalla riconsegna del biglietto ferroviario al termine del viaggio quando questo sia stato effettuato per ragioni di servizio o per trasferimento.
Testo vigente dal 16 dicembre 1955
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1955-12-05;1214~art2 · fonte del testo