Le autorita' di pubblica sicurezza, le autorita' sanitarie e qualsiasi altra autorita' amministrativa non possono procedere ad alcuna forma diretta od indiretta di registrazione, neanche mediante rilascio di tessere sanitarie, di donne che esercitano o siano sospettate di esercitare la prostituzione, ne' obbligarle a presentarsi periodicamente ai loro uffici. E' del pari vietato di munire dette donne di documenti speciali.

Testo vigente dal 4 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-20;75~art7 · fonte del testo