Le disposizioni contenute negli articoli 531 a 536 del Codice penale sono sostituite dalle seguenti: "E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 210 del Codice penale:

  • 1)chiunque, trascorso il termine indicato nell'art. 2, abbia la proprieta' o l'esercizio, sotto qualsiasi denominazione, di una casa di prostituzione, o comunque la controlli, o diriga, o amministri, ovvero partecipi alla proprieta', esercizio, direzione o amministrazione di essa;
  • 2)chiunque, avendo la proprieta' o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;
  • 3)chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze, o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o piu' persone che, all'interno del locale stesso, si danno alla prostituzione;
  • 4)chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;
  • 5)chiunque induca alla prostituzione una donna di eta' maggiore, o compia atti di lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia a mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicita';
  • 6)chiunque induca una persona a recarsi nel territorio di un altro Stato o comunque in luogo diverso da quello della sua abituale residenza al fine di esercitarvi la prostituzione, ovvero si intrometta per agevolarne la partenza;
  • 7)chiunque esplichi un'attivita' in associazioni ed organizzazioni nazionali od estere dedite al reclutamento di persone da destinate alla prostituzione od allo sfruttamento della prostituzione, ovvero in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo agevoli o favorisca l'azione o gli scopi delle predette associazioni od organizzazioni;
  • 8)chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui. In tutti i casi previsti nel numero 3) del presente articolo, alle pene in essi comminate sara' aggiunta la perdita della licenza d'esercizio e potra' anche essere ordinata la chiusura definitiva dell'esercizio. I delitti previsti dai numeri 4) e 5), se commessi da un cittadino in territorio estero, sono punibili in quanto le convenzioni internazionali lo prevedano".

Testo vigente dal 4 marzo 1958

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Corte costituzionale

9 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 34/2026

    Questione infondata
    20 marzo 2026

    Il principio di proporzionalità delle pene, desumibile dal combinato disposto degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., impone al legislatore – che, pure, dispone di ampia discrezionalità in materia – il limite della non manifesta sproporzione della singola scelta sanzionatoria. Tale limite deve ritenersi superato solo allorché la severità della pena comminata sia manifestamente sproporzionata rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del reato; il che accade, in particolare, ove il legislatore fissi una misura minima della pena troppo elevata, vincolando così il giudice all’inflizione di pene che potrebbero risultare, nel caso concreto, eccessive rispetto alla sua gravità. (Precedenti: S. 197/2023 - mass. 45842; S. 63/2022 - mass. 44730; S. 28/2022- mass. 44620).Il principio di proporzionalità delle pene, oltre a interessare l’attività normativa, si impone all’opera del giudice comune, chiamato a tradurre i precetti astratti della legge in comandi che vivono nella realtà delle fattispecie concrete.In attuazione del principio di offensività in concreto, il giudice può espungere dalla fattispecie – nei limiti in cui il dato normativo lo consenta – condotte incapaci di attingere la soglia di disvalore congeniale alla gravità del compasso edittale, collocandosi così in una zona in cui alla “formale” integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie astratta non corrisponde, sul piano “sostanziale”, l’integrazione del nucleo di disvalore che dovrebbe caratterizzare quella fattispecie, secondo la stessa valutazione del legislatore riflessa nella misura della pena edittale. (Precedente: S. 113/2025 - mass. 46919).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Bologna, prima sez. pen., in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 3, primo comma, n. 8, della legge n. 75 del 1958 nella parte in cui prevede, per la condotta di favoreggiamento della prostituzione, la pena della reclusione “da due a sei anni”, anziché “fino a sei anni” e, in via subordinata, non prevede l’attenuante per i casi di lieve entità. L’assoggettamento a pena di azioni che, pur se, in ipotesi, svolte con intento di “protezione”, oggettivamente agevolano il compimento dello scambio sessuale a pagamento – come l’accompagnamento delle prostitute – si iscrive coerentemente nella politica criminale del legislatore, finalizzata a evitare l’approfittamento della condizione di vulnerabilità della donna, a tutela dei suoi diritti fondamentali e della sua stessa dignità. Ciò posto, il trattamento sanzionatorio censurato non viola i principi di proporzionalità delle pene e di eguaglianza e ragionevolezza, rientrando nella discrezionalità del legislatore stabilire se una determinata pena minima sia, o meno, adeguata al disvalore sociale e se le condotte di favoreggiamento e quelle di sfruttamento della prostituzione meritino lo stesso trattamento sanzionatorio. Nemmeno la mancata previsione dell’attenuante per i casi di lieve entità determina un vulnus ai citati principi in quanto la latitudine della pena già consente al giudice di infliggere, in concreto, una pena proporzionata alla gravità della violazione. Né, inoltre, la formulazione della norma esclude che lo stesso possa avvalersi di altri strumenti che consentono un’attenuazione del trattamento sanzionatorio, come le circostanze attenuanti generiche; rimane ferma, infine, l’operatività del principio di offensività nella sua proiezione “concreta” e, dunque, il potere-dovere del giudice di escludere la configurabilità del reato in presenza di condotte che, in rapporto alle specifiche circostanze, si rivelino concretamente prive di ogni potenzialità lesiva). (Precedenti: S. 141/2019 - mass. 41826; S. 119/1973 - mass. 6800; S. 44/1964 - mass. 2140).

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 3 Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 278/2019

    Questione infondata
    20 dicembre 2019

    Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, delle questioni incidentali di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, nn. 3) e 8), prima parte, della legge n. 75 del 1958. Il rimettente ha esposto in modo ampio, compiuto e chiaro le ragioni che lo inducono a porre in discussione la legittimità costituzionale delle norme censurate.

    Art. 13 cost. · Art. 25 cost. · Art. 27 cost. · Art. 3 Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 141/2019

    Questione infondata
    7 giugno 2019

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, nn. 4), prima parte, e 8), della legge n. 75 del 1958, sono dichiarati inammissibili gli interventi dell'Associazione Rete per la Parità, dell'Associazione Donne in quota, dell'Associazione Coordinamento italiano della Lobby Europea delle Donne/Lef-Italia, dell'Associazione Salute Donna, dell'Associazione UDI (Unione Donne in Italia), dell'Associazione Resistenza Femminista, dell'Associazione IROKO ONLUS e dell'Associazione Differenza Donna Onlus. Nei confronti delle associazioni intervenienti (che non rivestono la qualità di parti del giudizio principale) il giudizio di legittimità costituzionale non è destinato a produrre effetti immediati, neppure indiretti. Per giurisprudenza costante, la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). A tale disciplina è possibile derogare - senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - soltanto a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura. ( Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2019, n. 217 del 2018 e n. 180 del 2018, ordinanze allegate alle sentenze n. 194 del 2018, n. 29 del 2017, n. 286 del 2016 e n. 243 del 2016 ).

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 25 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1958-02-20;75~art3 · fonte del testo