Il secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, concernente la destinazione dei beni gia' del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse col regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704, e' abrogato. I beni suddetti sono soggetti alle norme vigenti per l'amministrazione dei beni patrimoniali dello Stato.
Testo vigente dal 25 maggio 1978
