A far tempo dall'entrata in vigore della legge 28 maggio 1942, n. 705, le spese per le opere eseguite, di cui all'articolo precedente, sono ripartite ai sensi del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con regio decreto 25 Luglio 1901, n. 523, e successive modificazioni e della legge sulla bonifica integrale, approvata con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
Testo vigente dal 2 marzo 1963
