Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura

Art. 22 — Irrigazione e bonifica

E' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi, in ragione di lire 8 miliardi per ciascun esercizio dal 1960-61 al 1964-65, per la esecuzione delle opere previste dagli articoli 1 e 2 della legge 10 novembre 1954, n. 1087, ivi comprese le connesse opere pubbliche di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, con precedenza a quelle necessarie al completamento di complessi irrigui ed alla diretta utilizzazione delle acque. Con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste verranno annualmente determinate le somme da destinare alle opere previste dagli articoli 1 e 2 della citata legge 10 novembre 1954, n. 1087 e dai presente articolo.

Testo vigente dal 10 giugno 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-06-02;454~art22 · fonte su Normattiva