I punti I, II, III, IV della legge 31 marzo 1953, numero 148, sono abrogati. L'elezione della Camera dei deputati si effettua con l'osservanza delle disposizioni previste dal testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e dal punto V della legge sopracitata.
Testo vigente dal 13 agosto 1954
