Ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i periodi di servizio militare di leva e quelli considerati sostitutivi ed equiparati ai sensi delle disposizioni vigenti sono computati, a domanda, ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986, con onere a carico delle predette Casse pensioni. A tali fini viene considerato equiparato al servizio militare di leva il corrispondente periodo di servizio di volontariato prestato non in costanza di rapporto d'impiego nei Paesi in via di sviluppo ai sensi della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, e successive modificazioni. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per i servizi militari che siano stati gia' utilizzati ai fini della liquidazione di assegni di quiescenza a carico dello Stato o di altri istituti di previdenza o che siano gia' altrimenti utili a pensione. Restano ferme le vigenti norme sulla ricongiunzione dei servizi previste dalla legge 22 giugno 1954, n. 523, e successive modificazioni, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, nonche' dalla legge 5 marzo 1990, n. 45.

Testo vigente dal 26 agosto 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-08-08;274~art1 · fonte su Normattiva