Art. 2 — Requisito per il diritto a pensione
Nei confronti degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, che contraggano matrimonio nello stato di quiescenza, si applicano le norme di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. La cittadinanza italiana non costituisce, per gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza e per i loro superstiti, un requisito per l'acquisto o il mantenimento del diritto, indiretto o di riversibilita'. Ai titolari di trattamenti di quiescenza a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza si applica la disposizione prevista dall'articolo 1 della legge 7 marzo 1985, n. 82.
Testo vigente dal 26 agosto 1991
