Art. 10 — Modalità di pagamento dei contributi di riscatto e di ricongiunzione
Nei casi di domanda di riscatto presentata dai superstiti aventi diritto al trattamento di quiescenza, il relativo contributo in un unica soluzione e' pari alla meta' di quello determinato qualora la domanda fosse presentata dall'iscritto alla data di cessazione dal servizio. Il contributo di riscatto o di ricongiunzione, definito su domanda dell'iscritto o dei superstiti, puo' essere versato alla Cassa pensioni competente in rate mensili determinate al saggio annuo per le sovvenzioni contro cessione del quinto della retribuzione, per un numero di anni pari al doppio del periodo oggetto del riconoscimento, ed in ogni caso non superiore a quindici. Nei casi di cessazione dal lavoro si determina il debito residuo del contributo di riscatto o di ricongiunzione in misura pari:
- a)al contributo in unica soluzione qualora l'iscritto cessi dal servizio prima di aver iniziato il pagamento rateale; qualora la cessazione sia avvenuta per morte, detto contributo viene ridotto a meta';
- b)al valore capitale delle rate residue, determinato al saggio di rateazione, qualora l'iscritto cessi dal servizio durante il pagamento rateale; se la cessazione avviene per morte, il debito residuo si considera estinto. Il debito residuo di cui al comma 3 viene recuperato in unica soluzione mediante incameramento delle intere prime rate di pensione, ovvero con ritenute mensili sul trattamento di pensione nella stessa misura risultante dall'applicazione del comma 2. Nel caso di morte del titolare di pensione diretta, il debito residuo, per le rate ancora scadute, si considera estinto. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con i commi 1, 2, 3, 4, ed in particolare, con riferimento al trattamento di quiescenza nella forma della pensione, l'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 2312; il secondo e il terzo comma dell'articolo 73 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito dalla legge 9 gennaio 1939, n. 41; il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 67 della legge 6 luglio 1939, n. 1035; il primo e il secondo comma dell'articolo 81 della legge 6 febbraio 1941, n. 176; nonche' l'articolo 15 della legge 22 novembre 1962, n. 1646. Il presente articolo si applica ai provvedimenti emessi dal primo giorno del sesto mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 26 agosto 1991
