La facolta' di ricongiunzione di periodi assicurativi, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza esercitata in costanza di servizio e di assicurazione presso altre gestioni previdenziali, e' attribuita ai dipendenti gia' iscritti per almeno otto anni alle Casse stesse, che per effetto della trasformazione dell'azienda municipalizzata o del servizio gia' tenuto in gestione diretta degli enti, passino alle dipendenze di privati o di enti, esercenti la medesima attivita', non iscrivibili alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, nonche' ai dipendenti appartenenti all'area pubblica. Per le domande di ricongiunzione, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presentato alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza a mezzo lettera raccomandata, come data di presentazione si considera quella della spedizione. Per la ricongiunzione di cui al comma 1 il calcolo della riserva matematica di cui al primo comma dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299, si effettua, per i dipendenti di sesso femminile, con i coefficienti di cui al decreto ministeriale indicato nell'articolo stesso, gia' concernenti dipendenti di sesso maschile. I dipendenti non di ruolo possono presentare alle Casse pensioni degli istituti di previdenza la domanda di ricongiunzione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, dopo almeno un anno di iscrizione alle Casse medesime.

Testo vigente dal 26 agosto 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-08-08;274~art9 · fonte su Normattiva