L'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 777, ratificato con la legge 3 febbraio 1951, n. 165, nel testo sostituito con l'articolo 5 della legge 23 marzo 1964, n. 134, si applica a tutte le amministrazioni dello Stato per gli alti e contratti in esso indicati anche quando la loro approvazione sia di competenza dei dirigenti ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Restano ferme le speciali disposizioni vigenti in materia per le aziende autonome.

Testo vigente dal 14 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-01-03;1~art26 · fonte su Normattiva