Art. 25 — Efficacia dei piani regolatori delle aree e nuclei dello sviluppo industriale
Agli effetti del primo ed ultimo comma dell'articolo 147 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione. I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio e comunque per un periodo non inferiore al triennio dalla predetta data. 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 maggio 1990, n. 128
12La L. 31 maggio 1990, n. 128 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che: "I termini di cui all'articolo 25 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, riguardanti l'efficacia dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, sono prorogati al 31 dicembre 1990"
Testo vigente dal 4 giugno 1990
